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Oltre le barriere

Decreto ristori-bis: congedi e bonus baby sitting

Mirella Madeo · 3 anni fa

Il decreto legge del 9 novembre 2020, n. 149, noto come "decreto ristori", prevede in particolare due disposizioni rivolte alle famiglie al cui interno vi sono minori o persone con disabilità.
La prima consiste in una nuova tipologia di congedo straordinario per i genitori che siano lavoratori dipendenti, la seconda, invece è sostanzialmente una riproposizione del bonus baby sitting, a cui è stato già fatto ricorso nei mesi scorsi al fine di regolamentare situazioni simili.
A differenza di quanto era stato previsto in precedenza, quest'ultima conversione, restringe nettamente il raggio di applicazione della norma, subordinando il riconoscimento del diritto di poter beneficiare del predetto "sussidio", ad una attenta valutazione della sussistenza di determinate condizioni.

Il congedo straordinario, articolo 13 del nuovo decreto legge, è infatti concesso esclusivamente a chi risiede nelle “zone rosse”, ovvero nelle aree del territorio nazionale, contraddistinte da uno stato di estrema criticità e da un alto livello di rischio.
In via generale, il congedo spetta al genitore, soltanto nell'ipotesi di chiusura delle scuole secondarie di primo grado.

Tuttavia, qualora all'interno del nucleo familiare vi siano figli con gravi disabilità, il permesso di astenersi dalla propria attività lavorativa può essere elargito anche in riferimento ad altre situazioni.
Nello specifico, possono usufruire del congedo, i genitori di bambini iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, chiusi per effetto dei decreti del presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Nel caso invece si tratti di didattica in presenza, conformemente a quanto disposto dal Dpcm del 3 novembre, i genitori non hanno diritto al congedo.
Possono godere del congedo entrambi i genitori, alternativamente, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa, per sua natura, essere svolta in modalità di smart working.
L'indennità riconosciuta durante il periodo di assenza dal posto di lavoro, è pari al 50% della retribuzione e della copertura contributiva, indennizzo del quale tuttavia non possono avvalersi i lavoratori autonomi.

Il decreto prevede altresì una soglia di finanziamento che non deve superare i 52,1 milioni di euro, oltre la quale l'Inps rigetta tutte le eventuali richieste successive.
La normativa in esame, non stabilisce nulla in merito alla compatibilità con il congedo retribuito ex art. 42 del decreto legislativo 151/2001 o rispetto alle altre forme di congedo parentale, né relativamente ai permessi lavorativi ex art. 33 della legge 104/1992, aspetti questi, che saranno disciplinati probabilmente, come spesso accade, in seguito con un'apposita circolare Inps.

Per quanto riguarda il bonus baby-sitting in relazione alle zone rosse, il decreto ristoro bis, all'articolo 14, prevede il bonus fino a 1000 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting, prerogativa che in realtà era già stata sancita sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria di Covid - 19, ma che era stato riconosciuto solo ad alcune categorie di lavoratori.

La normativa è però inesaustiva, in quanto non contempla i lavoratori dipendenti pubblici o privati. Non è quindi chiaro se questi continuino a rientrare o meno nelle previsioni precedenti, che ad ogni modo escludevano una parte di lavoratori pubblici. Elementi questi che verranno verosimilmente chiariti in sede di riconversione della normativa.

Ciò che appare inequivocabilmente palese, è che l'ambito di azione della stessa è molto più ristretto, essendo circoscritto esclusivamente alle zone rosse e solo in relazione alle prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza e per i genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado.

Il bonus viene materialmente erogato mediante il libretto famiglia e non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Anche in questo caso l'ammontare del beneficio è condizionato da limiti finanziari: 7,5 milioni di euro, esauriti i quali l'Inps rigetta le ulteriori domande presentate successivamente dagli interessati.