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Oltre le barriere

Congedo straordinario, Legge 104 e contributi figurativi

Mirella Madeo · 3 anni fa

Il trattamento riservato al lavoratore che si trovi in congedo straordinario ai sensi della Legge 104, prevede che in busta paga non siano trattenuti contributi, non essendo pertanto fatto obbligo al datore di versarli sull'indennità corrisposta.
È importante, a tal proposito, ricordare che l'intero periodo di astensione lavorativa per congedo, Legge 151, è coperto da contribuzione figurativa.
Il reddito prodotto durante l'astensione del dipendente dal posto di lavoro, non è, per tale ragione, soggetto a trattenute previdenziali, ma è invece, tassato ai fini fiscali.
Nel caso in cui, dopo aver usufruito della possibilità di assentarsi dell'attività lavorativa, sussistendone le condizioni richieste dalla normativa 104, si voglia andare in pensione, devono essere necessariamente fatte alcune considerazioni. Il congedo straordinario prevede un tetto massimo di accredito dei contributi figurativi. Nello specifico, nell'anno 2020, i limiti stabiliti sono: accredito massimo di contributi figurativi annui di 12.092,89 euro a fronte di un'indennità annua massima pari a 36.645,11 euro.
La soglia contributiva è dunque una chiara conseguenza negativa per le pensioni che derivano da stipendi più alti. Un altro fattore da non sottovalutare è quello riguardante le quote della pensione calcolate con il sistema contributivo. Se si applica tale metodo, i lavoratori che hanno retribuzioni elevate non subiscono di fatto una reale perdita, in quanto il montante contributivo può solo aumentare e non diminuire. L'aumento si verificherà al contrario, in misura minore rispetto alla normale attività lavorativa, ovvero nel caso in cui il dipendente sia effettivamente in servizio.
In relazione alla probabile riduzione dell'assegno pensionistico a causa della mancata fruizione del congedo straordinario, può verificarsi una minore contribuzione accreditata, ovvero un minore montante contributivo, rispetto a quello che il dipendente avrebbe accumulato senza aver beneficiato del congedo straordinario.
Potrebbe accadere altresi che questi riceva un trattamento pensionistico minore, poiché l'ammontare dell'assegno si ottiene moltiplicando il montante contributivo con il coefficiente in base all'età. Quindi, più basso è il montante, più bassa sarà di conseguenza la pensione.
La medesima situazione ricorre anche qualora le quote siano calcolate mediante il sistema retributivo. In effetti, l'indennità riconosciuta per il congedo, può risultare fortemente penalizzante per il lavoratore che, al 31 dicembre 1995, possieda almeno 18 anni di contribuzione, ove il periodo di aspettativa riguardi gli ultimi 5 o 10 anni prima della pensione.