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Oltre le barriere

Barriere architettoniche e superbonus 110% sui limiti di spesa

Mirella Madeo · 3 anni fa

Grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 34/2020 del 1 gennaio 2021, (Decreto Rilancio) dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), tra gli interventi previsti per il superbonus 110% anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Per quel che concerne gli edifici unifamiliari, plurifamiliari e in condominio, unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, è stata consentita la possibilità di estendere il bonus 110% anche per gli interventi che prevedevano una diversa aliquota.
Usufruendo dell'ecobonus 110%, realizzato uno degli interventi trainanti, sarà garantita l'opportunità di realizzare congiuntamente anche i seguenti interventi:
• Interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
• efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
• acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
• acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
• installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all'installazione degli impianti medesimi.
Se ogni singola detrazione ha il suo specifico limite di spesa, il limite relativo agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir, ha sollevato non pochi dubbi. Perplessità a cui avevamo già risposto e che trova conferma anche nella risposta ufficiale ricevuta dalla Task force Superbonus 110% istituita dal nostro esecutivo.
In relazione al contesto d'intervento illustrato, è essenziale innanzitutto evidenziare che sebbene gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche siano stati inseriti dalla legge di bilancio 2021 al comma 2 dell'art.119 del decreto Rilancio, come da sua conversione in legge (legge 17 luglio 2020, n°77) e smi, in generale espone al rischio che questi interventi siano agevolati al 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 dell'art.119 del decreto su citato.
Tuttavia poiché tali opere non hanno un riferimento normativo autonomo, non sono considerate come una nuova categoria di interventi agevolabili e per tal ragione fruiscono di un autonomo limite di spesa.
Al contrario, viene considerato il limite di spesa massimo per questi interventi sia quello degli interventi che rientrano nella ristrutturazione edilizia di un immobile.
Quindi, per esempio, nel caso in cui in un immobile si eseguano interventi di tipo sismabonus, interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi di eliminazione di barriere architettoniche, il limite di spesa previsto per eseguire tali opere di adeguamento sia complessivamente pari a 96mila.